Decreto Interministeriale Recante “Disposizioni attuative art. 1, comma 353, Legge 30.12.2021, n. 234” – “BONUS IMU”-
A V V I S O
Si rende noto che con decreto interministeriale 30 maggio 2022 n. 230, adottato di concerto tra il Ministro della Cultura, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Interno, registrato dalla Corte dei Conti al n 1839 del 08 luglio 2022 sono stati individuati i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo sopraindicato riconosciuto in favore degli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne.
- Gli interessati devono presentare domanda al Comune di San Nazzaro Val Cavargna entro il termine massimo del 02 settembre 2022.
1.Ai fini dell’accesso al contributo, i soggetti interessati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe), sito nel Comune di San Nazzaro Val Cavargna, in base al quale è dovuto il pagamento dell’imposta municipale propria;
- essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali.
2. Ai fini dell’ammissione al contributo, il legale rappresentante e gli amministratori dell’attività devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l’applicazione di una pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione.
3. I requisiti di ammissione previsti dal presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse indicate all’articolo 1, comma 3, del suddetto decreto. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla copertura finanziaria annuale, il contributo è ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.
Il Ministero della cultura provvede alla determinazione dei contributi secondo quanto previsto dal comma 4 e trasferisce le relative somme a ciascun Comune per la successiva assegnazione in favore dei beneficiari.
Il contributo di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il medesimo contributo è riconosciuto in favore di ciascun beneficiario nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».