Atti generali

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Riferimenti Normativi


Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni

Estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati dello Statuto della Regione Lombardia, delle leggi regionali e statali aggiornate relative a funzioni, organizzazione e svolgimento delle attività di competenza del Comune.

Nessuna informazione da pubblicare

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse.

Nessuna informazione da pubblicare

Nessuna informazione da pubblicare

Norme disciplinari e responsabilità del personale dipendente non dirigente

Il decreto legislativo n. 150/2009, nel modificare l’art. 55 del d. lgs. n. 165/2001, ha stabilito che “La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, sancisce che al codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Viene pertanto qui pubblicato il nuovo Codice Disciplinare, contenuto negli artt. 58 e 59 del CCNL del Personale non dirigente del Comparto FUNZIONI LOCALI nonché negli artt. dal 55 al 55sexies del D.Lgs. 165/2001.

Vengono altresì pubblicati gli obblighi del dipendente che il nuovo CCNL ha previsto all’art. 57.

La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è intervenuta tra l’altro in materia di codici di comportamento dei pubblici dipendenti demandando al Governo l’emanazione di un nuovo Codice di comportamento al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

Con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 è stato quindi emanato il Codice di comportamento per i dipendenti pubblici, in vigore dal 19.6.2013, qui di seguito pubblicato.

Infine, l’art. 54 del D.lgs. 165/2001, riformulato dalla Legge 190/2012, prevede che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un proprio codice di comportamento.

Art.59 CCNL Nuovo Codice Disciplinare

Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:23