Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Torna all'indice
Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 3 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Autocertificazione

Normativa di riferimento: articolo 46 del DPR n. 445/2000.

Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo , attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, fatti e qualità personali.

Tutte le Amministrazioni pubbliche (comprese le scuole, università, motorizzazione civile, soggetti privati che gestiscono o hanno in concessione servizi pubblici quali ad esempio Poste Italiane, Enel, Ferrovie dello Stato) devono obbligatoriamente accettare l’autocertificazione , mentre gli altri soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni), i notai e i tribunali non sono obbligati ad accettarla.

Modelli di autocertificazione


Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

Normativa di riferimento: articolo 47 del DPR n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà consistono in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi.

Qualora siano rivolte alla Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio NON vanno autenticate, mentre se rivolte a privati vanno autenticate ed è dovuta l’imposta di bollo.

Modelli di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà


Acquisizione d’ufficio dei dati

Si riportano di seguito gli atti relativi alle convenzioni in essere con altri enti per l’accesso ad altre banche dati.

Accesso al sistema telematico dell’agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale

  • Ufficio di competenza: TRIBUTI e TECNICO

Convenzione di cooperazione informatica con l’Agenzia delle Entrate per accesso all’Anagrafe tributaria attraverso il sistema Siatel2/Punto Fisco

  • Ufficio di competenza: RAGIONERIA

Convenzione quadro per la fruibilità telematica delle banche dati dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

  • Ufficio di competenza: SEGRETERIA

Di seguito si riportano i contatti degli uffici:

Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:20