Oneri informativi per cittadini e imprese

Torna all'indice
Riferimenti Normativi


Articolo 34, comma 1 e 2 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

Scadenzario obblighi amministrativi

In ottemperanza a quanto previsto dalla norma si elencano di seguito i nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini ed imprese introdotti dall’Amministrazione:

Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013 (attualmente in fase di conversione)Scadenzario obblighi amministrativiScadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall’entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)

L’art.29, comma 3 del D.L. 69/2013 ha introdotto l’obbligo di pubblicazione dello “Scadenziario”. 

All’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “l-bis:Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito istituzionale. L’inosservanza del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46.”.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma l-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.
5. Il comma 1 del presente articolo ha eftìcacia a decorrere dal 2 luglio 2013″.

Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:22